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Adeguamento statuti: definitiva la proroga al 31 marzo 2021

La scadenza coinvolge ODV, APS e ONLUS iscritte negli attuali registri. adeguamento statuto

La scadenza per l’adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore, con l’utilizzo di maggioranze semplificate, slitta al 31 marzo 2021 (ai sensi dell’art.101 comma 2 del Dlgs 117/2017).

La scadenza coinvolge organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS iscritte negli attuali registri. Oltre ad avere un’applicazione limitata sotto il profilo soggettivo di adeguamento ai sensi dell’art.101 comma 2 del Dlgs 117/2017, in sostanza, la possibilità di avvalersi del regime “semplificato” entro tale termine, è limitata alle modifiche volte ad inserire disposizioni inderogabili del codice del Terzo Settore utilizzando le procedure e le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Da ciò ne deriva che, per tutti gli enti non profit, comprese le ODV, le APS e le ONLUS, rimane comunque la possibilità di modificare lo statuto alle indicazioni previste dal Codice del Terzo settore, con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria

Il nuovo termine va così ad avvicinarsi a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Allo stato attuale l’operatività del nuovo registro è stimata nel mese di aprile 2021.
Tale aspetto va messo in relazione con le procedure di iscrizione al RUNTS, nell’ambito delle quali gli uffici saranno chiamati ad accertare la conformità degli statuti alle disposizioni del Dlgs. 117/17.

Per ODV e APS, come si sa, è prevista una trasmigrazione automatica dei dati dei registri attuali al RUNTS (art. 54 Dlgs.117/17), ma sarebbe preferibile che si giunga già con gli statuti adeguati posto che è possibile che gli uffici del RUNTS possano sempre e comunque richiedere un eventuale regolarizzazione su richiesta scritta all’ente interessato pena la mancata iscrizione dello stesso nel registro (art. 31 comma 8 del DM106/2020).

Per quel che riguarda le ONLUS, a differenza di ODV ed APS, hanno a disposizione un termine più ampio per procedere ad un eventuale adeguamento, in dipendenza della sopravvivenza nel periodo transitorio della relativa disciplina che le regola, la quale sarà definitivamente abrogata dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il registro unico, perverrà l’autorizzazione comunitaria rispetto alla nuova disciplina fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore (artt. 102 comma 2, 104 comma 4 del Dlgs 117/17).